Art. 10.

      1. All'articolo 15 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «È vietato percorrere a piedi» sono inserite le seguenti: «e con le racchette da neve»;

          b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. È vietato percorrere le piste da sci in senso contrario a quello indicato dalla segnaletica collocata sulle piste medesime. Il gestore delle aree sciabili attrezzate, previo nulla osta del comune competente per territorio, predispone percorsi attrezzati alternativi per la risalita a monte delle piste da sci alpino delimitati e segnalati a cura dello stesso gestore. Per l'accesso ai percorsi attrezzati di risalita il gestore può chiedere il pagamento di un biglietto di

 

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importo ridotto rispetto all'importo del biglietto di risalita dell'impianto medesimo».